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Noi di ENERGIA PNRR aiutiamo le imprese agricole ed agroindustriali a beneficiare dei fondi che il PNRR ha stanziato per loro Negli ultimi vent’anni abbiamo aiutato centinaia di imprese a beneficiare dei fondi europei per realizzare i loro investimenti …

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Beneficiare dei fondi perduti che il PNRR stanzia per installare impianti di energia rinnovabile per la tua impresa può essere molto più facile di quanto pensi. 

Molte persone semplicemente non conoscono i passi corretti da prendere, il che li rende molto più lunghi del necessario.

Abbiamo fatto tutto il duro lavoro per te, quindi tutto ciò che devi fare è seguire il nostro progetto passo-passo per concorrere alla ripartizione dei fondi europei

Non risparmierai solo tempo. Quando segui attentamente i nostri consigli, otterrai anche risultati molto migliori di quelli che saresti mai in grado di ottenere da solo. 

Purtroppo, il 70% delle aziende agricole o di trasformazione di prodotti agricoli non raggiungerà mai il risultato desiderato. Non è colpa loro, semplicemente non è stato insegnato loro il nostro metodo.

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Consente di ridurre i costi energetici, producendo la propria energia elettrica e riducendo la dipendenza dalle reti elettriche tradizionali
Può contribuire a rendere le aziende agricole più resilienti ai cambiamenti climatici
Rappresenta un’innovazione tecnologica che unisce due settori diversi, agricoltura ed energia solare
E’ un’opportunità di marketing per le aziende agricole, che consenti di comunicare il loro impegno per la sostenibilità e l’uso delle energie rinnovabili

Chi può partecipare al Bando?

Imprenditori agricoli in forma individuale o societaria, imprese agroindustriali che abbiano il codice ATECO compreso tra quelli indicati nell’allegato che trovi su questa pagina, Cooperative agricole che si occupano di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

Cosa serve per partecipare al bando?

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Hai Domande? Abbiamo le tue Risposte...

È consentito iniziare i lavori di realizzazione dell’intervento successivamente alla data di invio della Proposta.

Si rammenta che, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori e, contestualmente, l’eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2 del Regolamento Operativo.

La proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito portale “Bando Agrisolare” disponibile all’interno dell’Area Clienti GSE, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”.
Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e- mail, raccomandata, posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale “Bando Agrisolare”, non saranno tenute in considerazione.

 

Definizioni:


• l’Operatore, o Soggetto Beneficiario, è il soggetto che intende partecipare al bando Agrisolare;


• l’Utente è la persona che effettua l’accesso al portale ed esegue le attività per conto dell’Operatore.

Ciò premesso, l’Utente, registratosi all’Area Clienti anche tramite SPID, dovrà scegliere, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”, la voce “Parco Agrisolare> Accedi al portale”.

 

A valle della scelta, l’Utente avrà tre possibilità:

– registrare l’Operatore- Soggetto Beneficiario, seguendo i passaggi a video;

 

– associarsi ad un Operatore già registrato richiedendo il pin necessario;

 

– inserire la richiesta scegliendo un Operatore- Soggetto Beneficiario già presente in elenco.

 

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si
rimanda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Per richiedere il contributo previsto dalla misura Parco Agrisolare, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione, sia come nuovo impianto che come potenziamento di un impianto esistente, e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.


Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici; non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.330.000, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso del 21 luglio 2023 e nel relativo Regolamento Operativo.


Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale. Nei limiti della spesa massima ammissibile di cui sopra come articolata dal paragrafo 4.3 del Regolamento Operativo, è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché tutte rientranti nella stessa tabella (nel caso di aziende attive nella produzione agricola primaria sarà possibile realizzare più proposte tutte ricadenti in Tabella 1A oppure tutte ricadenti in Tabella 4A), che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

 

Si rammenta che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singola/e Proposta/e.

Si specifica che nel caso un soggetto beneficiario, operante nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, intenda presentare più proposte, tutte a valere sulla Tabella 2A di cui all’Allegato A del Decreto, per progetti distinti, relativi a diverse unità produttive, l’intensità massima dell’agevolazione che sarà possibile richiedere per ogni singola proposta dipenderà dalla potenza dell’impianto in esame

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) , gli impianti fotovoltaici sono ammissibili al contributo se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera del 5% il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola ovverosia il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale, così come definito nel Regolamento Operativo.

Ai fini del dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, in fase di progettazione dovrà essere utilizzato esclusivamente il tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al link https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/, e utilizzando i parametri specificati al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.

Per ogni approfondimento si rimanda al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo

Il fabbisogno energetico dell’azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche (anche relativo a più POD distinti) e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale, così come definito dal Regolamento Operativo.

Si sottolinea che nel fabbisogno energetico dell’azienda agricola sarà possibile computare i consumi domestici delle sole residenze nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che siano presenti sul sito produttivo in cui verrà realizzato l’impianto.

Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni, salvo quanto previsto dalla successiva FAQ 7

Nel caso in cui l’azienda agricola si trovi nelle condizioni di poter attestare, tramite le fatture di acquisto, l’uso di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione dell’energia termica necessaria, nell’anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre) o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva all’1

gennaio 2023, potrà calcolare la quantità di Energia Elettrica Equivalente utilizzando il metodo rappresentato al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.

Il valore di Energia Elettrica Equivalente così determinato potrà essere sommato all’energia elettrica prelevata dalla rete, attestata dalle bollette dell’energia elettrica, al fine di definire il Consumo Elettrico Combinato da considerare per il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico.

Qualora l’azienda/impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale in data successiva al 1° gennaio 2023 (e comunque non oltre il 30 settembre 2023), ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre). 

Per tutte le aziende che risultino già attive al 1° gennaio 2023, in assenza di una o tutte le bollette/fatture relative all’anno di riferimento non sarà possibile stimare in alcun modo i consumi elettrici e/o termici.

Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, do not significant harm)” è riportato al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo in riferimento alla Fase Progettuale.

Per quanto concerne la fase di fine lavori (Fase 2), la documentazione specifica per il rispetto del principio DNSH è riportata al paragrafo 8.5 del Regolamento Operativo. 

Per maggiori informazioni sul principio DNSH si rimanda al capitolo 5 del Regolamento Operativo.

Come indicato dal Decreto ministeriale 19 aprile 2023, numero 211444, le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) od operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (Tabella 2A dell’Allegato A del Decreto), al fine di accedere ai contributi previsti e definirne l’intensità “… devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.” Al fine di accedere al contributo è richiesta la compilazione e l’invio del “Bando 2 – Simulatore dello scenario controfattuale” messo a disposizione dal GSE (Allegato D dell’Avviso pubblicato in data 21 luglio 2023 sul sito del Masaf).

Solo in caso di esito positivo della simulazione verrà verificata l’ammissibilità del contributo.

Con riferimento all’installazione di un sistema di accumulo sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
– acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
– acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
Per tali spese è fissato un massimale pari a 1.000 €/kWh. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000,00.
I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Con riferimento all’installazione di sistemi di ricarica per la mobilità sostenibile potrà essere riconosciuta una spesa massima ammissibile pari a € 30.000,00.
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore. Sono inoltre ammesse, nei limiti dei massimali previsti e in relazione allo specifico intervento da realizzare, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali, comprese quelle relative all’elaborazione e alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

Con riferimento alla rimozione e smaltimento dell’amianto e/o eternit dalle coperture dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

– interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
– decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
– eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
– fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
– oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).
Con riferimento alla realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
– rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
– fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato interessato;
– opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario);
– oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
Con riferimento alla realizzazione di un sistema di areazione (compresa l’installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
– fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
– fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
– opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario).
Per tali interventi è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile complessivo pari a € 700/kWp.
Sono inoltre ammesse, nei limiti del massimale previsto e in relazione allo specifico intervento complementare da realizzare, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali,
comprese quelle relative all’elaborazione e alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

Qualora l’impianto fotovoltaico venga installato su una copertura con differenti orientamenti (ad esempio l’installazione è effettuata su più falde della stessa copertura), è necessario effettuare il dimensionamento attraverso il tool PVGIS suddividendo l’impianto nelle porzioni con le specifiche tipologie installative e di orientamento, ed inviare un report PVGIS per ogni porzione di impianto. In ogni caso la potenza complessiva dell’impianto e la relativa producibilità sarà data dalla somma dei valori delle singole porzioni di impianto.

Per le informazioni generali relative al dimensionamento dell’impianto si rimanda al par. 4.2 del Regolamento Operativo.

Sì, in questa finestra di presentazione delle domande saranno messe a disposizione tutte le risorse finanziarie disponibili, fino ad esaurimento. In altre parole sarà l’ultima occasione.

L’importo massimo di spesa è da considerarsi relativo alla singola società (Soggetto Beneficiario). Questo si applica anche nel caso in cui più società condividano lo stesso titolare effettivo, dove è pertanto possibile presentare più Proposte.

La risposta è positiva, fintanto che ci sia un rapporto che garantisca che l’uso dell’edificio è nella mera disponibilità della società. 

È dunque necessario un atto autorizzativo da parte del socio che attesti che l’uso dell’immobile sia a beneficio dell’azienda (es. Affitto).

I requisiti prescritti per l’accesso al finanziamento in oggetto devono essere posseduti sia a monte che a valle dell’intervento per il quale lo stesso è richiesto, con carattere di essenzialità.

Peraltro, si ritiene possibile procedere a trasferimenti dell’azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione, e cioè a condizione che il cessionario possegga i medesimi requisiti (oggettivi e soggettivi) del cedente, come individuati dal Decreto Masaf del 19/4/2023.

Ciò al precipuo scopo di evitare che, all’atto della cessione successivamente posta in essere, possano venire meno, in tutto o in parte, i connotati distintivi in forza dei quali è stata riconosciuta all’originario beneficiario (cedente) l’agevolazione richiesta, in ossequio al principio di continuità nel possesso dei requisiti come regola generale valida per ogni procedura che comporti l’assegnazione di risorse pubbliche.

La risposta è positiva, giacché la “disponibilità” non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull’immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare). 

La durata di tale contratto deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori.

A mente dell’art. 981 del c.c., quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene a trovarsi nella situazione di “nudo proprietario”, perché del bene predetto conserva solo la proprietà, essendosi “spogliato” delle prerogative di uso e godimento dello stesso, che, pertanto, spettano esclusivamente all’usufruttuario. Solo quest’ultimo, per legge, può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possano derivarne, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. Pertanto, nel caso in oggetto solo il padre avrà la possibilità di utilizzare l’edificio per l’intervento.

Non è possibile presentare domanda da parte di società o imprenditori istituiti successivamente al 30 settembre 2023 che non presentano il volume di affari minimo nell’anno (i.e. euro 7.000,00).

Trattandosi di un subentro, l’azienda rimane la medesima ed è pertanto possibile presentare la Proposta tenendo conto dei consumi del precedente titolare.

Come indicato nel paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, Il fabbisogno energetico dell’azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale.

Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate
all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni, salvo quanto previsto dalla FAQ 7.
Non è possibile sommare i consumi energetici futuri.

Il Decreto Agrisolare del 19 aprile 2023, n. 21144 prevede la selezione e il finanziamento in conto capitale di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. In particolare, per le aziende agricole attive nella produzione primaria, possono essere ammessi ai contributi nei limiti delle intensità di aiuto di cui alla Tabella 1A, esclusivamente progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici connessi in regime di cessione parziale/autoconsumo la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell’azienda agricola beneficiaria.

L’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto, non istantaneamente autoconsumata, rimane nella disponibilità dell’azienda agricola beneficiaria che ha la facoltà di venderla sui mercati dell’energia elettrica oppure tramite contratti bilaterali con altri operatori, ivi incluso il GSE attraverso la stipula di una convenzione RID o SSP.

La quantità di Energia Elettrica Equivalente da sommare all’energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata esclusivamente sulla base delle quantità di combustibile attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto). Si specifica che l’elenco dei combustibili da considerare ai fini del calcolo di tale Energia Elettrica Equivalente, con i relativi fattori di conversione, sono riportati in Tabella 3 del paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo “Fattori di conversione ai fini del calcolo dell’energia elettrica equivalente”.

Si specifica inoltre che combustibili per i quali non si dispone di opportune evidenze documentali che ne attestino l’acquisto, ad esempio biomasse provenienti da scarti di lavorazione aziendale o provenienti da terreni di proprietà, non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell’energia elettrica equivalente
(le autofatture non saranno considerate idonee).

Per rappresentare correttamente il fabbisogno elettrico annuo è necessario inviare le bollette dell’energia elettrica dell’anno in cui si è verificato il maggior consumo degli ultimi cinque anni.

Qualora il Soggetto Beneficiario abbia già provveduto all’installazione di un impianto di generazione elettrica (ad esempio, impianto fotovoltaico), entrato in esercizio nei cinque anni antecedenti all’invio della Proposta, al fine di poter attestare correttamente i consumi elettrici dell’utenza è necessario inviare le bollette elettriche relative all’anno di maggior consumo nel periodo successivo all’entrata in esercizio dell’impianto già installato.

Si ricorda inoltre che, soltanto qualora l’azienda/impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale in data successiva al 1° gennaio 2022 (e comunque non oltre il 30 settembre 2022), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari.

Come previsto dal paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, laddove l’azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, per le aziende di cui alla tabella 1A del Decreto, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kWp, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kWp considerando gli eventuali consumi di energia termica, da inserire nel campo del Portale denominato “Inserire il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo”. Si specifica inoltre che il valore di energia elettrica, da inserire nel campo del Portale denominato “Indicare il consumo annuo di energia elettrica dell’azienda, ivi comprese quella relativa alle utenze domestiche”, coinciderà con la producibilità annuale dell’impianto di potenza pari a 6 kWp, come da specifica simulazione effettuata su PVGIS.

L’energia elettrica così determinata potrà essere sommata all’eventuale Energia Elettrica Equivalente, al fine di ottenere il Consumo Elettrico Combinato utile a dimensionare, sempre per il tramite dell’applicativo PVGIS. Si sottolinea che l’impianto fotovoltaico dovrà in ogni caso essere connesso alla rete.

Il Regolamento Operativo prevede espressamente che: non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2022, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto) e che abbiano avviato l’attività imprenditoriale in data successiva al1° gennaio 2022 (e comunque non oltre il 30 settembre 2022).

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. 

La “disponibilità” non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull’immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.

Come riporta l’art. 1-h) dell’Avviso pubblico, il Soggetto Beneficiario deve avere la “disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola”.

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. 

La “disponibilità” non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull’immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). 

La durata di tale contratto deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori.

Si precisa che deve essere mantenuto lo stato catastale dell’immobile per tutta la durata dell’intervento più i successivi 5 anni.

Si specifica che i tetti delle residenze domestiche non possono essere adibiti all’installazione dell’impianto FTV in quanto, secondo quanto riportato al paragrafo 4 del Regolamento Operativo pubblicato sul sito del GSE, “L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.

L’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Quindi le abitazioni ad uso residenziale non si possono considerare fabbricati strumentali all’attività agricola indicata dal codice ATECO prevalente, analogamente alle unità collabenti.

Sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

Se si ritiene che il codice ATECO prevalente dell’impresa, pur non essendo presente nell’Elenco ATECO sia legato ad un’attività che rientri in una delle categorie evidenziate nell’allegato A del decreto di riferimento, potrà comunque presentare domanda di richiesta di ammissione al contributo, infatti come si evince dal capitolo 3 del Regolamento Operativo: “Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione” della sezione “Allegati” del Portale.

In tal caso il GSE, di concerto con il Ministero, si riserva di valutare l’ammissibilità della classificazione proposta sulla base delle evidenze documentali fornite.

Possono accedervi solo se esse sono anche imprese agricole e, in tal caso, sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

Entrambe le nozioni sono normate dal Regolamento Finanziario dell’Unione Europea (Reg. UE 2018/1046) all’art. 191. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo non possa essere finanziato due volte da fonti pubbliche, mentre il cumulo dei finanziamenti consente, a determinate condizioni, che diverse fonti di sostegno vengano sommate a copertura di differenti quote, parti di un investimento.

La circolare MEF-RGS 33 del 31.12.2021 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/ ha chiarito che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. In tal senso si veda anche l’articolo 11 del DM 19/04/2023 della misura “Parco Agrisolare” che dispone in materia di Cumulo.

Le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi stabiliti dal Decreto Agrisolare del 19 aprile 2023, n. 211444, sono richiamate all’articolo 11 del medesimo decreto e meglio precisate al paragrafo 4.6 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare. Si rimanda alla circolare MEF-RGS 33 del 31.12.2021 e alla circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il cumulo delle diverse maggiorazioni delle intensità di aiuto è consentito fino ad un massimo del 65% (nei vari casi previsti dalle tabelle 3A e 4A).

La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore come definito al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo. 

Il modello è presente in Allegato 2 del sopracitato Regolamento.

La cooperativa può presentare come Soggetto Beneficiario, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera c) del Decreto del 19 aprile 2023, la proposta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fabbricato a condizione che il fabbricato sia nella disponibilità della cooperativa stessa o di uno dei soci, anche con codice ATECO prevalente differente, purché sia strumentale all’attività della cooperativa.

La conformità ai principi della direttiva RoHS è obbligatoria per la marcatura CE del prodotto prima dell’immissione sul mercato. Da gennaio 2013 i prodotti elettrici ed elettronici che riportano il marchio CE devono soddisfare anche i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE, ed in particolare la medesima direttiva esclude dal suo ambito di applicazione (art. 2. Comma 4 lett. i)) i pannelli fotovoltaici, precisando che non si applica “ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali”.
La Guida Operativa DNSH (https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html), aggiornata con circolare
n. 33 del 13 ottobre 2022, riporta una deroga al requisito sulla Direttiva RoHS, in questi termini:

A pagina 175, capoverso “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento”, la Direttiva prevede, in via alternativa che i moduli fotovoltaici:
> dispongano della marcatura CE ed, ove necessario, anche della conformità alla Direttiva RoHS; oppure
> rispondano alle caratteristiche richieste dal GSE “Certificazioni componenti https://www.gse.it/servizi- per-te/fotovoltaico/conto-energia/certificazioni-componenti
Pertanto il soddisfacimento dei requisiti richiesti al link del sito del GSE “Certificazioni componenti” è equipollente, nella certificazione DNSH, ai requisiti legati alla Direttiva RoHS, fermo restando il rispetto della marcatura CE.

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Il valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione. In particolare, in caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente mediante una nuova sezione, il Decreto Agrisolare del 19 aprile 2023 prevede solo la condivisione del POD con l’impianto esistente e il riscontro sul sistema Gaudì del codice Censimp della nuova sezione dell’impianto da realizzare.

Rispetto a eventuali meccanismi di incentivazione o valorizzazione dell’energia prodotta va verificata la compatibilità tecnico-contrattuale nell’ambito dei diversi sistemi vigenti rispetto alla realizzazione della nuova sezione di impianto.

In particolare, se l’impianto FTV preesistente è incentivato in conto energia o con decreto FER vanno considerate rispettivamente le seguenti procedure di gestione esercizio pubblicate sul sito GSE:

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https://www.gse.it

Prima della presentazione della domanda è necessario aver stipulato fra Soggetto Beneficiario e Soggetto/i Consumatore/i un atto privatistico, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3 del Decreto.

L’atto costitutivo dell’ATI/RTI, che dovrà comunque essere notificato al GSE, potrà essere successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando 2, purché il predetto atto costitutivo rispetti la ripartizione dei ruoli che i soggetti dell’aggregato hanno definito nell’ambito dell’atto privatistico.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 dell’Avviso del MASAF del 21 luglio 2023 “Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate. La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00)”. Questo significa che l’impresa di produzione agricola primaria, riferendosi le Tabelle 1A e 4A a due regimi di aiuto diversi, potrà presentare domanda nell’ambito del bando 2023 a valere su una sola tra le Tabelle 1A e 4A.

Sulla base di quanto previsto all’art.6 comma 10 del DM 19/04/2023, la richiesta di preventivo di connessione, con relativa accettazione dello stesso, non costituisce avvio del progetto.

In merito alla richiesta di autorizzazione agli Enti competenti si specifica che qualora l’intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all’Ente competente (ad esempio, DILA, CILA o SCIA), il progetto si considera avviato alla data di presentazione della comunicazione (tale documentazione nell’ambito del Regolamento Operativo viene individuata come idonea a attestare l’inizio dei lavori); diversamente qualora l’iter di autorizzazione preveda l’acquisizione di un atto espresso da parte dell’Ente competente la sola richiesta non costituisce avvio del progetto.
Relativamente al secondo quesito si chiarisce che i costi sono ammissibili solo nel caso in cui siano sostenuti dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

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